(M.B.)
Comitato di Valutazione
(P. Di Remigio)
In questi giorni si
riuniscono in ogni Istituto scolastico i Collegi dei docenti per
eleggere i loro due rappresentanti al Comitato di Valutazione, cui la
legge 107/2015, quella cosiddetta della “Buona scuola”, assegna
il compito di stabilire i criteri per valutare non più soltanto
l’anno di prova degli insegnanti neo assunti, ma anche la didattica
degli insegnanti già in ruolo, così da assegnare un bonus ai più
meritevoli. È evidente che nel valutare i meritevoli il Comitato
determinerà anche che cosa sia il merito dei docenti, dunque
indirizzerà la didattica della Scuola Pubblica.
Ci sono due modi di
valutare un lavoro: considerandone le procedure di attuazione e
considerandone i risultati. È evidente che la valutazione del
risultato è quella
veramente decisiva: nessuno lavora per lavorare, tutti lavorano per
ottenere qualcosa. Nel caso della scuola, alla società, alla
famiglia non interessa tanto il come della didattica, quanto se gli
alunni raggiungono le conoscenze e le competenze necessarie alla vita
e al lavoro. La valutazione di un lavoro secondo le procedure
può avere la sua utilità solo quando si voglia evitare il pericolo
di sottoutilizzare i mezzi o abusarne; è però opportuno ricordare
che è possibile ricorrere alle procedure più complesse e
innovative, senza ottenere risultati. Proprio questo, anzi, è quanto
la scuola sta sperimentando da molti anni. La legge 107/2015 rafforza
questa tendenza. Il comma 129 stabilisce infatti che il lavoro degli
insegnanti sia valutato in base ai risultati e in base al processo;
ma trascura di
apprestare gli strumenti per la valutazione dei risultati,
lasciando il compito alla semplice fantasia dei Comitati di
valutazione. Questi hanno quindi a disposizione solo gli strumenti
già esistenti. Gli strumenti di valutazione dei risultati didattici
già esistenti sono le prove INVALSI e l’indagine Eduscopio della
Fondazione Agnelli. Entrambi forniscono dati del tutto insufficienti
alla formulazione di criteri di valutazione della didattica dei
singoli insegnanti: le
prove INVALSI riguardano infatti soltanto due discipline, matematica
e italiano, alla fine delle scuole medie e dopo il biennio superiore,
trascurano dunque i risultati della maggior parte dei docenti;
l’indagine Eduscopio dà una valutazione del risultato didattico
del Consiglio di classe nel suo complesso
ed è del tutto inutilizzabile per determinare la consistenza
dell’apporto dei singoli insegnanti. Il Comitato di valutazione non
può determinare criteri sulla base dei risultati della didattica;
sarebbe dunque costretto a determinarli sulla base del processo. Così
si espone però a un doppio pericolo. Non solo a quello già
accennato, di indirizzare la didattica verso la procedura,
trascurando il risultato, e questo porterebbe in breve alla
distruzione definitiva della Scuola Pubblica; ma anche a una palese
violazione della Costituzione. All’art. 33 questa stabilisce che
«l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento»,
ossia, purché insegni l’arte e la scienza entro le norme generali
dettate dalla Repubblica, l’insegnante è libero, cioè la scelta e
l’attuazione delle procedure didattiche sono sua competenza. La
valutazione delle procedure didattiche è dunque, oltre che
tecnicamente pericolosa, contraria alla Costituzione. L’imbarazzo e
il disorientamento dei legislatori, che dopo aver imposto con una
fretta inspiegabile la valutazione del merito didattico alle scuole,
rinunciano a determinarne gli strumenti e scaricano sui Comitati di
valutazione l’onere di farlo, è evidente nello stesso testo della
legge. Il comma 130 stabilisce infatti: «Al termine del triennio
2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione
sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il
riconoscimento del merito dei docenti … Sulla base delle relazioni
ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca …
predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a
livello nazionale». Forse non è inutile osservare che per
predisporre le linee
guida occorre elaborarle prima
che siano applicate, e non dopo,
sulla base delle relazioni ricevute. Gli insegnanti valutino con
attenzione tutto questo prima di procedere alle loro scelte.
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